Buone
prassi
Questo è il risultato di un'indagine compiuta a livello nazionale
ed europeo ...
Presentiamo una serie di esperienze da noi ritenute pratiche esemplari
nel superamento delle difficoltà che gli immigrati trovano nell'accedere
al bene casa.
Milano
-
Villaggio La Barona
Padova
-
Cooperativa Nuovo Villaggio.
Bibliografia
Bibliografia Open Society Institute, 2002. Monitoraggio della protezione
delle minoranze nell’Unione Europea: la situazione dei Musulmani in Italia.
ASAL,
2001. Affittasi a tutti? Inchiesta sul disagio abitativo degli immigrati
in Italia.
Bernabini F. 2002. , Cercando casa. Immigrazione e questione abitativa in
provincia di Ravenna.
Ares2000, 2000. Il colore delle case.1° rapporto sulla condizione abitativa
degli immigrati in Italia.
Sunia, Ancab legacoop. La condizione abitativa degli immigrati nel nostro
Paese - Immigrati in Italia: dove abitano, come vivono, a chi si rivolgono
Lunaria, 2000. Migranti e banche.
Montanari P. 2004. Ricerca su ERP nella provincia di Bologna- Osservatorio
provinciale sull'immigrazione
Comitato “Oltre il razzismo”, 2000. Casa, lavoro, istruzione.
Azioni per l’uguaglianza.
Zincone G. (a cura di), 2001. Secondo rapporto sull’integrazione degli
immigrati in Italia. Bologna, Il Mulino.
CNEL, 2000. Politiche abitative sociali e per immigrati. Casa: uno spazio
privato per un progetto di vita.
O.R.S.A. Osservatorio Regionale del Sistema Abitativo, 2003. Rapporto Preliminare
Sperimentale.
CVA, Un modello veneto di accoglienza abitativa degli immigrati. Il percorso
del coordinamento veneto accoglienza riflessioni, proposte.
EUMC, 2004. Rapporto Italia
COSPE, 1997. Meridionali, extracomunitari e zingari nel quartiere Barca.
Percezione della diversità nazionale, etnica e razziale in un quartiere
di matrice immigratoria della città di Bologna.
Bernardotti A., 2001. Con la valigia accanto al letto. Milano Franco Angeli
Bernardotti A., Mottura G., 1999. Il gioco delle tre case. Immigrazione e
politiche abitative a Bologna dal 1990 al 1999. Torino, L’Harmattan.
Marcetti C., Solimano N., Tosi A. (a cura di), 2000. Le culture dell'abitare.
Firenze, Polistampa.
Legislazione
In
questa sezione sono pubblicati alcuni articoli e i link alle principali
normative in materia di immigrazione e urbanistica che interessano
il progetto domino
IMMIGRAZIONE
Legge
189/2002 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione
e di asilo"
- |
Rispetto
al precedente TU, la novità principale introdotta
dalla Bossi-Fini riguarda la necessità che
la proposta del contratto di soggiorno per motivi di
lavoro sia preesistente al rilascio del visto d’ingresso
, rappresentando anzi la condizione inderogabile per il rilascio
dello stesso. |
Il
datore di lavoro deve fare richiesta alla direzione regionale del
lavoro presentando:
- |
richiesta
di nulla osta al lavoro (nominativa o per una delle persone
iscritte alle liste); |
- |
documentazione
relativa alle modalità alloggiative del cittadino straniero; |
- |
proposta
contratto soggiorno; dichiarazione di impegno a dichiarare
eventuali variazioni concernenti il rapporto do lavoro; |
- |
l’impegno
del datore a pagare le spese per il rientro del lavoratore. |
Permesso di soggiorno e durata del contratto di lavoro devono inizialmente
coincidere; in ogni caso, il permesso non può avere durata superiore
a 9 mesi in caso di contratto di lavoro stagionale; 1
anno in caso di contratto di lavoro a tempo determinato; 2
anni in caso di contatto di lavoro a tempo indeterminato. Dopo 6
anni, se dimostra di percepire reddito sufficiente, lo straniero
può ottenere la carta di soggiorno.
Per l’autorizzazione la soggiorno è necessaria
la garanzia da parte del datore della disponibilità di
un alloggio per il lavoratore. L’art 2 comma 9 stabilisce
che le spese sostenute dal datore possono essere recuperate
dalla busta paga del lavoratore fino ad un terzo dell’importo
complessivo mensile.
[Esiste
un contratto di locazione predisposto da Confedilizia per
favorire il reperimento di alloggi da parte di imprese che
assumono lavoratori immigrati italiani e stranieri. Secondo
questo contratto, gli immobili vengono presi in locazione
dalle aziende con la possibilità di cederli ai dipendenti
sulla base di un contratto di alloggio della stessa durata
del contratto di lavoro (la perdita del lavoro determina
anche l’immediata risoluzione del contratto d’alloggio).
Il contratto di locazione tra proprietario dell’immobile
e impresa e il contratto d’alloggio tra datore e lavoratore
sono contratti atipici, che si sottraggono perciò alla
legge sull’equo canone e alla legge sulle locazioni
431/98. Il datore può recedere dal contratto in qualsiasi
momento dando la notizia al lavoratore con almeno tre mesi
di anticipo. Spetta all’azienda l’obbligo di
far osservare ai propri dipendenti il regolamento condominiale
e altere norme contrattuale e a garantire il rilascio dell’immobile
alla scadenza del contratto di lavoro. Il lavoratore si impegna
a versare un idoneo corrispettivo all’atto della sottoscrizione
del contratto, anche deducibile dalla busta paga. A carico
del datore le spese di manutenzione straordinari] |
Per quanto riguarda l'Art 27 (Accesso all’abitazione),
rispetto al TU la nuova legge abroga la disposizione che concedeva al sindaco
la possibilità di alloggiare nei centri d’accoglienza irregolari; è abrogata
la possibilità da parte delle regioni di cedere contributi a comuni,
province e consorzi di comuni per il risanamento di alloggi di loro proprietà o
di cui hanno disponibilità da destinare ad abitazioni per cittadini
stranieri.
Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti
in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare
attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di
accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi
di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie
sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare
l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia,
recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione. |